Art. 9.
(Riqualificazione professionale).

      1. Gli istituti di vigilanza e di investigazione privata provvedono alla formazione e all'aggiornamento degli agenti di sicurezza privata assunti, anche a tempo determinato, mediante:

          a) la partecipazione, tre volte all'anno, ad appositi corsi di addestramento presso i poligoni del Tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione o analoghi modelli e, una volta all'anno, a corsi di addestramento per tiro dinamico;

          b) lo svolgimento, ogni due anni, di corsi di qualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e di difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I dipendenti inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre mansioni.

      2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da personale docente delle materie di cui all'articolo 4, comma 3, ad esclusione della materia relativa a nozioni di primo soccorso il cui insegnamento è affidato ad apposito personale autorizzato dal Ministero della salute.

 

Pag. 10

      3. Gli iscritti all'Albo che svolgono l'attività in forma individuale sono soggetti ai medesimi obblighi di formazione e di aggiornamento previsti dal comma 1.